Marco Boato - attività politica e istituzionale | ||||||||||||||||
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Roma, Camera dei Deputati, 16 maggio 2002 PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, le questioni pregiudiziali di costituzionalità MARCO BOATO. Signor Presidente, signori numerosi rappresentanti del Governo, colleghi deputati, il disegno di legge al nostro esame, di cui, noi, sulla base di queste pregiudiziali di costituzionalità, chiediamo all'Assemblea di deliberare il non passaggio all'esame degli articoli, quando dovesse entrare in vigore, sarà una pessima legge, non una riforma, ma una vera e propria controriforma, un'operazione politica e ideologica sbagliata, demagogica, che soffoca anche il pluralismo culturale persino all'interno della stessa maggioranza. Le sorti che hanno avuto (per citare solo due casi) gli emendamenti del collega Rivolta, costretto a ritirarli e ad uscire, di fatto, dall'aula della Commissione, le sorti che ha avuto (o che si intende fare avere) all'emendamento del collega Tabacci, il quale è stato ricoperto di insulti da componenti del Governo e della stessa maggioranza, in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, sono il segno di un clima di intolleranza, di sopruso all'interno della stessa maggioranza, col quale si vuole portare a compimento questa controriforma. In una nota d'agenzia di poche ore fa - ore 15,46 - il ministro per le riforme costituzionali e la devolution dichiara: noi faremo quello che vuole la gente che non vuole l'immigrazione (Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania). Questo, colleghi di Forza Italia e dell'UDC (CCD-CDU) - e questo applauso ve lo sottolinea -, è l'intento del provvedimento al nostro esame. Non una legge per governare un processo ed un fenomeno, ma un manifesto politico e ideologico da sbandierare in chiave preelettorale, con una tale «violenza» da soffocare - lo ripeto - anche gli elementi di cultura liberale o di ispirazione cristiano-democratica che esistono anche all'interno della maggioranza ma cui si è impedito, in tutti i modi, di emergere. Immigrazione (checché ne dica il ministro Bossi) è un fenomeno complesso che va governato con fermezza ed equilibrio, che riguarda tutta l'Europa e tutte le democrazie avanzate ed i loro rapporti con le realtà sottosviluppate del mondo. La vera sicurezza non è tanto un problema di ordine pubblico - problema che pure esiste e va affrontato nella sua giusta dimensione - quanto soprattutto di governo del fenomeno, di superamento della clandestinità, di lotta alla criminalità, ma anche di capacità di integrazione e di risposta alle esigenze di sviluppo socioeconomico, nel rispetto dei diritti civili ed umani e delle garanzie dello Stato costituzionale di diritto e delle convenzioni internazionali. Non, dunque, sicurezza contro solidarietà, ma solidarietà nella sicurezza. Non chiusura ideologica e propagandistica contro aperture indiscriminate e demagogiche, ma regole certe, eque e praticabili, per governare il fenomeni immigratori nel quadro di una strategia di sviluppo socialmente sostenibile, sia per il nostro paese e per i paesi sviluppati sia per i paesi da cui il fenomeno di immigrazione origina. È una strategia anche di rispetto dei diritti civili ed umani nel quadro di una positiva convivenza e coesione sociale. La Costituzione della Repubblica italiana, nei suoi principi e valori fondamentali, riguarda, certo, prima di tutto, i cittadini italiani ma tutela anche particolarmente i diritti umani, delle formazioni sociali, della famiglia; e li tutela per chiunque, per ogni persona. L'anno scorso, il 22 marzo 2001, con la sentenza n. 105, la Corte costituzionale ha riaffermato questi principi proprio in materia di immigrazione. L'ha fatto con riferimento all'articolo 13, ma anche più in generale. Voglio citare un passo della sentenza: «Né potrebbe dirsi che le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi» - dice la Corte costituzionale - «i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani». Difatti, la nostra Costituzione, all'articolo 2, afferma solennemente che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Sono state presentate sette pregiudiziali di costituzionalità (di cui tre presentate dai gruppi parlamentari dell'Ulivo e le altre quattro dal gruppo di Rifondazione), le quali riguardano vari articoli del disegno di legge al nostro esame e chiamano in causa la violazione di molteplici e fondamentali articoli della nostra Costituzione, riguardanti i diritti inviolabili dell'uomo, i diritti della famiglia, il diritto all'asilo, la tutela stessa della famiglia ed il diritto al lavoro. In particolare, nella questione pregiudiziale Soda n. 1, si ricorda che l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede che l'espulsione è disposta con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa, ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera. Abbiamo già visto quello che ha affermato la Corte costituzionale in questa materia. Inoltre, abbiamo esaminato la questione anche ieri l'altro, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, recante misure di contrasto all'immigrazione clandestina. Questa disciplina attiene a situazioni giuridiche soggettive connesse ai diritti inviolabili della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, applicabile doverosamente, come ricorda la Corte, anche agli stranieri. In particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale e del diritto di difesa, che richiede, in primo luogo, il diritto della persona di partecipare al processo. Le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo - che abbiamo introdotto nella scorsa legislatura, pressoché all'unanimità, con l'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, secondo il quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge - sono di portata generale e, dunque, sono riferibili anche a qualsiasi procedimento che riguardi lo straniero. I principi del giusto processo, consistenti, in primo luogo, nella garanzia del contraddittorio e nella formazione della prova, sono violati dalla disciplina che stiamo esaminando, la quale, introducendo l'espulsione immediata, impedisce la presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione al processo (come recita il primo comma dell'articolo 12 del disegno di legge in esame). Questo è soltanto uno degli esempi dei profili di incostituzionalità in cui incorre - ho finito, Presidente - questa sciagurata controriforma sottoposta all'esame del Parlamento, dopo che si è imposta la procedura di urgenza, si è riusciti ad esaminare in I Commissione soltanto i primi quattro articoli; sono state respinti tutte le proposte emendative dell'opposizione, ma anche della maggioranza, in sede di Comitato dei nove. Questa è la ragione per cui, non avendo voluto in alcun modo modificare gli aspetti più inaccettabili, anche sotto il profilo costituzionale, di questo disegno di legge, invitiamo l'Assemblea a votare a favore di questa pregiudiziale (poi verranno illustrate anche le altre pregiudiziali di costituzionalità). A.C. 2454 ed abb. - Sezione 1) - QUESTIONI PREGIUDIZIALI 1 La Camera, premesso che: l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede che l'espulsione è disposta con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera; tale disciplina attiene a situazioni giuridiche soggettive inerenti anche ad aspetti relativi ai diritti inviolabili della persona, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, applicabile anche agli stranieri; in particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale e del diritto di difesa, che richiede in primo luogo il diritto della persona alla partecipazione al processo; le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, sono di portata generale, riferibile anche a qualsiasi procedimento che riguarda lo straniero; i principi del giusto processo consistono in primo luogo nella garanzia del contraddittorio nella formazione della prova; tali principi sono violati dalla disciplina in oggetto che impedisce, con l'espulsione immediata, la presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione al processo; in complesso la disciplina oggetto si pone in contrasto con gli articoli 2, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, delibera di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454. n. 1. Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi. 2 La Camera, premesso che: l'articolo 22 del disegno di legge n. 2454 restringe il diritto dello straniero al ricongiungimento familiare rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto 25 luglio 1998, n. 286; in particolare, la disposizione di cui all'articolo 22 esclude dal diritto al ricongiungimento i figli maggiorenni non a carico e quelli che non presentino invalidità totale, i genitori a carico quando abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, gli altri parenti entro il terzo grado, ancorché siano a carico e inabili al lavoro; la disciplina di cui all'articolo 22 travolge i valori di solidarietà sui quali è fondata la famiglia; al contrario delle disposizioni dettate dall'articolo 22 del disegno di legge in esame, l'articolo 29 della nostra Costituzione stabilisce che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»; il riconoscimento e la tutela dei diritti della famiglia sono espressione del più generale principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione, oltre che dalle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili della persona; i diritti della famiglia, costituzionalmente protetti, come ha anche ripetutamente statuito la Corte costituzionale fin dagli anni Settanta (sentenza n. 181 del 1976 e ordinanza n. 258 del 1982), costituiscono diritti inviolabili della persona e come tali garantiti dalla nostra Costituzione anche agli stranieri; la disciplina in esame è dunque in palese contrasto con gli articoli 2 e 29 della Costituzione, delibera di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454. n. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi. 3 La Camera, premesso che: l'articolo 28 del disegno di legge n. 2454 detta disposizioni di procedura semplificata per l'esame delle domande di asilo, con la previsione di «casi di trattenimento», la presunzione di rinuncia alla domanda per l'ipotesi di mero allontanamento dai centri di permanenza, l'effetto non sospensivo, anche a fronte di ricorso, del provvedimento di allontanamento; tale disciplina è limitativa del diritto di asilo, così come configurato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che delinea il diritto di asilo come diritto soggettivo costituzionalmente protetto; le disposizioni in esame inoltre, nel limitare il diritto di libertà e di difesa, si pongono in contrasto, oltre che con il richiamato articolo 10 della Costituzione, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono il giusto processo anche allo straniero, soprattutto quando essi possono far valere un diritto costituzionalmente protetto, delibera di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454. n. 3. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.
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MARCO BOATO |
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